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Dichiarazione di morte presunta
Scheda aggiornata al 13/05/2020

Dove

Presso il Tribunale di Brescia

Cancelleria Volontaria Giurisdizione

Corpo B | Piano 4 | Ascensore 4-5-9 | Scala F | Stanza: 60

Tel. Ufficio 030 - 7672 343 (tutti i giorni dalle 9 alle 10)

Orari di apertura al pubblico: 8:30 - 11:30 (no martedì)

 



Cosa

Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno cui risale l’ultima notizia dell’assente, il Tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza, su domanda degli interessati, può dichiarare presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima sua notizia.

L'effetto che ne deriva è la libera disponibilità dei beni in capo a coloro che ne hanno avuto il possesso temporaneo e la liberazione definitiva dalle obbligazioni. Il coniuge può contrarre nuovo matrimonio, la dichiarazione di morte presunta comporta nella successione testamentaria, a titolo universale, l'accrescimento della quota in favore degli altri coeredi.

La morte presunta può essere dichiarata anche se è mancata la dichiarazione di assenza.


Chi

Possono presentare domanda i presunti successori legittimi, il procuratore dello scomparso o il suo rappresentante legale, i soggetti che perderebbero diritti (crediti) o sarebbero gravati da obbligazioni (debiti) per effetto della morte dello scomparso o il Pubblico Ministero.

Come

La domanda si propone con ricorso, nel quale devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.

Occorre allegare:

  • atto di nascita
  • certificato storico di residenza
  • certificato di irreperibilità dello scomparso.

E' competente il Tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso.


Costi

Esente da contributo unificato.

I costi successivi si riferiscono a: copia autentica della sentenza, spese del legale, pubblicazioni su giornali e G.U.

Occorre una marca da € 27,00 per diritti forfettizzati di notifica.


Tempi

Alcuni mesi.

Norme

Art. 726 C.p.c. e 190 att. C.p.c.

Art. 58 sgg. cod. civ.