E' un istituto rivolto alla salvaguardia dei minorenni emancipati e degli inabilitati.
Nel caso di persone in condizione di abituale infermità di mente o fisica si richiede la tutela o l’amministrazione di sostegno.
Tra queste categorie rientrano:
- il minore emancipato: colui che abbia compiuto i 16 anni (ma non ancora i 18), e che sia ammesso dal Tribunale a contrarre matrimonio
- l’inabilitato: colui che viene dichiarato infermo di mente, ma che non sia talmente grave da dar luogo all'interdizione.
a differenza della tutela, l’istituto della curatela non richiede in capo al curatore l’obbligo di redigere l’inventario dei beni del soggetto inabilitato;
a differenza della tutela, il curatore non è tenuto alla presentazione di un rendiconto annuale, né di un rendiconto finale di curatela.
Il curatore dovrà informare prontamente il Giudice Tutelare qualora abbia conoscenza di eventi che determinino la cessazione della curatela (es. morte dell’inabilitato, raggiungimento della maggiore età da parte del minore emancipato).
ATTI NELL’INTERESSE DEL SOGGETTO INABILITATO CHE RICHIEDONO L’AUTORIZZAZIONE
- L’inabilitazione conferisce al soggetto inabilitato la capacità di compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione.
- L’inabilitato può con l'assistenza del curatore (senza autorizzazione del giudice tutelare) riscuotere i capitali, sotto la condizione di un idoneo impiego.
- Il curatore deve chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per i seguenti atti:
- acquistare beni in favore del soggetto interdetto, eccettuati i beni mobili necessari per le sue esigenze quotidiane;
- riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento dell’interdetto e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
- fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio;
- promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.
- È invece necessaria l’autorizzazione del Tribunale, previo parere del Giudice Tutelare e con l’intervento del Pubblico Ministero nei seguenti casi:
- alienazione di beni (ad eccezione di quelli soggetti a facile deterioramento);
- costituzione di pegni o di ipoteche;
- stipula di divisioni, compromessi o transazioni.