Come fare per... - Guida ai servizi


Curatela
Scheda aggiornata al 13/05/2020

Dove

Presso il Tribunale di Brescia

Cancelleria Volontaria Giurisdizione

Corpo B | Piano 4 | Ascensore 4-5-9 | Scala F | Stanza: 62

Tel. Ufficio 030 - 7672 343 (tutti i giorni dalle 9 alle 10)

Orari di apertura al pubblico: Dal lunedì al venerdì 8:30 - 11: 30 previa prenotazione telematica da effettuare al seguente link: 

https://www.tribunale.brescia.it/PrenCancelleria.aspx

L'orario di ricevimento delle telefonate è dal lunedì al mercoledì (competenza Volontaria Giurisdizione) e dal giovedì al venerdì (competenza del Giudice Tutelare) dalle 9:00 alle 10:00.

 



Cosa

E' un istituto rivolto alla salvaguardia dei minorenni emancipati e degli inabilitati.

Nel caso di persone in condizione di abituale infermità di mente o fisica si richiede la tutela o l’amministrazione di sostegno.

Tra queste categorie rientrano:

  • il minore emancipato: colui che abbia compiuto i 16 anni (ma non ancora i 18), e che sia ammesso dal Tribunale a contrarre matrimonio
  • l’inabilitato: colui che viene dichiarato infermo di mente, ma che non sia talmente grave da dar luogo all'interdizione.

a differenza della tutela, l’istituto della curatela non richiede in capo al curatore l’obbligo di redigere l’inventario dei beni del soggetto inabilitato;

a differenza della tutela, il curatore non è tenuto alla presentazione di un rendiconto annuale, né di un rendiconto finale di curatela.

Il curatore dovrà informare prontamente il Giudice Tutelare qualora abbia conoscenza di eventi che determinino la cessazione della curatela (es. morte dell’inabilitato, raggiungimento della maggiore età da parte del minore emancipato).

ATTI NELL’INTERESSE DEL SOGGETTO INABILITATO CHE RICHIEDONO L’AUTORIZZAZIONE

  • L’inabilitazione conferisce al soggetto inabilitato la capacità di compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione.
  • L’inabilitato può con l'assistenza del curatore (senza autorizzazione del giudice tutelare) riscuotere i capitali, sotto la condizione di un idoneo impiego.
  • Il curatore deve chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per i seguenti atti:
  1. acquistare beni in favore del soggetto interdetto, eccettuati i beni mobili necessari per le sue esigenze quotidiane;
  2. riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere  obbligazioni,  salvo  che  queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento dell’interdetto e  per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
  3. accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
  4. fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio;
  5. promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie  di  nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie  o  di  sfratto  e  di azioni  per  riscuotere   frutti   o   per   ottenere   provvedimenti conservativi.
  • È invece necessaria l’autorizzazione del Tribunale, previo parere del Giudice Tutelare e con l’intervento del Pubblico Ministero nei seguenti casi:
  1. alienazione di beni (ad eccezione di quelli soggetti a facile deterioramento);
  2. costituzione di pegni o di ipoteche;
  3. stipula di divisioni, compromessi o transazioni.

 


Chi

La domanda può essere presentata da:

  • il coniuge
  • i parenti entro il quarto grado (vincolo che unisce soggetti che discendono dalla stessa persona)
  • gli affini entro il secondo grado (vincolo che unisce un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge)
  • il tutore o curatore
  • il Pubblico Ministero.

Se l'inabilitando si trova sotto la potestà dei genitori o ha per curatore uno dei genitori, l'inabilitazione può essere promossa solo su istanza del genitore medesimo o del Pubblico Ministero.


Costi

Esenzione dal contributo unificato

  • diritti di iscrizione (€ 27,00 PAGOPA)

Per il ritiro di copie:

L' importo dei diritti di cancelleria si basa sul numero delle pagine dell’atto, il tabellario dei prezzi è consultabile al seguente link: https://www.tribunale.brescia.it/guida_ai_servizi.aspx?cfp_id_scheda=374

N.B. :  Il pagamento  dei diritti di copia, di certificazione ed iscrizione può essere corrisposto solo telematicamente, con le modalità di pagamento previste dall'art.5 comma 2 del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 07 marzo 2005 n.82 ( Tramite PagoPA  accedendo al link https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp  selezionando la voce ALTRI PAGAMENTI → NUOVO PAGAMENTO ) 

Per informazioni accedere al Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia al link:  https://pst.giustizia.it/PST/it/paginadettaglio.page?contentId=ACC433 .


DEPOSITI E RITIRI

Per il deposito di istanze (laddove non presentate tramite l’assistenza di un avvocato, il quale è tenuto al deposito telematico, tramite il sistema P.C.T) e per il ritiro delle copie richieste è possibile accedere alla Cancelleria del Giudice Tutelare ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO al link 
( https://www.tribunale.brescia.it/PrenCancelleria.aspx).

Al momento dell’iscrizione dell’appuntamento on-line per il ritiro delle copie  si dovranno fornire i seguenti dati:

  • Nome e cognome dell’istante/ degli istanti
  • recapito telefonico
  • indirizzo e-mail ed eventuale indirizzo PEC
  • Numero di ruolo R.G.V.G. della tutela/curatela
  • Numero di copie richieste.

N.B. Si avvisa che non verrà presa in carico alcuna richiesta di prenotazione del servizio inoltrata via e-mail.


Norme

Art. 392 c.c.

Artt. 424 e segg c.c.