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28/12/2020 - La certificazione di assenza di Misure di prevenzione
A decorrere dal 19/04/2016, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti,  non costituisce più causa di esclusione  la pendenza di misure di prevenzione  [vedi art. 38 lett. b) dice Appalti  abrogato  D.Lgs 163/2006]. Sussistono, invece, le  cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall' articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e, quindi, l’applicazione  con provvedimento definitivo di una  misura di prevenzione [ vedi art. 80 comma 2  Nuovo Codice Appalti -  D.Lgs 50/2016].

La cancelleria della sezione Misure di Prevenzione è competente al rilascio della certificazione circa la pendenza di procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione solo per le procedure di gara bandite antecedentemente al 19/04/2016.

Per le richieste relative a procedure bandite successivamente a tale data, le informazioni necessarie al controllo dell’autocertificazione sono contenute nel certificato penale del casellario giudiziale.

RIFERIMENTI NORMATIVI


  • Lgs n.159-2011

  • 15, Legge 12-11-2011 n.183 Certificati e autocertificazioni

  • 80, comma 2, D. Lgs.n. 50/2016

  • Legge 17 Ottobre 2017, n. 161


Il certificato può essere richiesto dagli enti pubblici, altri enti o imprese controllate dallo Stato o dal privato solo nei rapporti tra privati (dal 2012 il privato alle pubbliche amministrazioni presenta, invece, autocertificazione).

 

Esente per le Pubbliche Amministrazioni. Una marca da bollo da € 3,87 per i diritti di cancelleria per il privato.