Come fare per... - Guida ai servizi


Atti di straordinaria amministrazione per minore
Scheda aggiornata al 13/05/2020

Dove

Presso il Tribunale di Brescia

Cancelleria Volontaria Giurisdizione

Corpo B | Piano 4 | Ascensore 4-5-9 | Scala F | Stanza: 58-60-61-62-63

Tel. Ufficio 030 - 7672 343 (tutti i giorni dalle 9 alle 10)

Orari di apertura al pubblico: 8:30 - 11:30 (no martedì)



Cosa

I genitori non possono compiere atti di straordinaria amministrazione (vendere, ipotecare o dare in pegno beni del figlio, accettare o rinunziare ad eredità, accettare donazioni, promuovere giudizi, ecc.) nell’interesse del figlio, se non con l’autorizzazione del giudice tutelare, il quale valuta la necessità o utilità del figlio minore o nascituro.

Chi

I genitori congiuntamente o quello di essi che esercita, in via esclusiva la patria potestà.

Come

Con istanza (generica) istanza2 (rinuncia) istanza3 (accettazione beneficiata) istanza4 (transazione risarcimento danni) al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore. Le predette istanze sono inserite all’interno della sezione modulistica del sito web del Tribunale.

Documenti da allegare a seconda dei casi:

  • documentazione sulla somma da riscuotere e/o originale dell'atto di quietanza
  • documentazione delle spese sostenute ed eventualmente da sostenere;
  • eventuale testamento
  • documentazione sulla passività dell'eredità
  • perizia asseverata con materiale fotografico descrittivo dell'immobile da vendere o da acquistare
  • atti di causa
  • valutazione dell'impresa.

Costi

Esente da contributo unificato

  • € 27,00 diritti forfetizzati per notifiche.

Tempi

Alcuni mesi

Note

Spesso il Giudice Tutelare chiede la perizia o, comunque, nel caso di rinunzia, la documentazione da cui risulti la negatività dell'asse ereditario. Nel caso di vendita occorre indicare come verrà impiegato il denaro ricavato (libretto postale o bancario o altro). Nel caso di vendita di beni acquisiti dal minore sottoposto alla potestà genitoriale per eredità, nel caso di accettazione con beneficio di inventario, la competenza per l'autorizzazione è del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare.

Per collegamenti tematici si veda scheda su autorizzazione a vendere proprietà di incapace.


Norme

Art. 320 c.c. e giurisprudenza in merito.