Come fare per... - Guida ai servizi


Atto notorio
Scheda aggiornata al 13/05/2020

Dove

Presso il Tribunale di Brescia

Cancelleria Volontaria Giurisdizione

Corpo B | Piano 4 | Ascensore 9 | Scala F | Stanza: 58

Tel. 030 - 76 72 343

Orari di apertura al pubblico: 8.30-11.30

 

 

Gli atti notori possono essere ricevuti dal cancelliere (sono competenti tutti i cancellieri, senza una particolare competenza per territorio e indipendentemente dall'ufficio di appartenenza, quindi sia del Tribunale che del Giudice di Pace) [vedi sopra nota ministeriale], dal notaio (su tutto il territorio) e dal Sindaco (o suo incaricato). E’ competente esclusivamente il Tribunale per gli atti notori ricevuti dal cancelliere su delega del magistrato (atti notori relativi alla dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio - art. 100 codice civile - quelli destinati a supplire l’atto di nascita per uso matrimonio - art. 97 R.D. N. 1238 del 9/7/39 - quelli relativi alla riscossione di crediti postali - R.D. N. 455 del 27/2/94 e art. 21 R.D. N. 775 del 30/5/40 - e delle somme dovute allo Stato - art. 298 R.D. N. 827 del 23/5/24).



Cosa

L’atto di notorietà o attestazione giurata consiste nella dichiarazione fatta dinanzi ad un pubblico ufficiale e sotto giuramento, da persone che attestano fatti di cui sono a conoscenza e che sono pubblicamente conosciuti. Gli atti notori possono riguardare tutti i fatti ai quali la legge attribuisce effetti giuridici e tutte quelle attestazioni che non siano in contrasto con la legge.

Chi

Chiunque abbia un interesse all'atto, indipendentemente dalla residenza. Nel caso di successione può presentarsi un solo erede.

Come

E' necessario comunque che, alla data fissata, il richiedente si rechi in cancelleria con due testimoni (maggiorenni, capaci e che non abbiano interesse all’atto); in caso di atto notorio ad uso divorzio i testimoni possono essere parenti. Il Pubblico Ufficiale provvede alla loro identificazione: pertanto tutti devono essere in possesso di valido documento (carta d’identità o patente non ancora scaduti).

Nei casi relativi a successione è richiesto:

  • certificato di morte in carta semplice
  • copia di eventuale rinuncia e/o accettazione beneficiate da parte degli eredi
  • copia conforme della pubblicazione del testamento (se esistente) con gli estremi della registrazione
  • copia di eventuali sentenze di separazione tra defunto e coniuge
  • fotocopia di polizza assicurativa, nel caso in cui sia necessario farne riferimento all’interno dell’atto di notorietà
  • tutti i dati del defunto e degli eredi compresa l'ultima residenza

carta identità di colui che deve fare l'atto

codice fiscale di colui che deve fare l'atto

carta identità e codice fiscale di due testimoni non parenti

indicare a cosa serve l'atto notorio. Se per successione servono i dati del defunto e di tutti gli eredi.

Se per cittadinanza serve indicare se si è sposati e il nominativo dei propri genitori.

Tutti questi documenti devono essere inviati per email (carmela.rizza@giustizia.it) in modo che si possa fissare un appuntamento.

Il giorno dell'appuntamento servono due marche da bollo di euro 16.00 e una da 11.80 se ritirerà la copia dopo 5 giorni oppure due marche da bollo di euro 16.00 e una da  35.40 se ritira la copia subito.


Costi

Per l’originale che resta in cancelleria:

  • 1 marca da € 16,00 per atti giudiziari

Per la copia conforme:rilasciata immediatamente (urgente):

  • 1 marca da € 16,00 per atti giudiziari
  • 1 marca da € 34,89 per diritti di cancelleria

Per la copia rilasciata dopo tre giorni:

  • 1 marca da € 16,00 per atti giudiziari
  • 1 marca da € 11,63 per diritti di cancelleria.

Presso i Giudici di Pace i diritti sono ridotti alla metà.

Sono esenti da bollo gli atti notori per uso divorzio (art.19 L. 6/3/1987 n.74)


Note

La testimonianza non può essere oggetto né di dichiarazione sostitutiva, né di atto notorio, in quanto è prova e si deve formare in giudizio (vedi Cassazione)
Spesso per persone straniere viene fatto l’atto notorio ad uso matrimonio per sostituire atto di nascita o posizione di stato civile.


Norme

Art. 5 R.D. N° 1366 del 9/10/22 (nota ministeriale n. 1622/99/U del 16/06/1999).

Art. 8 L. N° 182 del 23/3/56 (per gli atti notori ricevuti dal cancelliere del Tribunale).

Art. 30 legge 7/08/1990 n.241.