Come fare per... - Guida ai servizi


Dove

Presso il Tribunale di Brescia
Cancelleria Volontaria Giurisdizione - Ufficio successioni
Corpo B | Piano 4 | Ascensore 4-5 | Scala F | Stanza: 67



Cosa

E’ una procedura che consente la distinzione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede, con la conseguenza che l’erede risponde dei debiti ereditari non oltre quanto ricevuto (cioè solo con il patrimonio del defunto).

L’accettazione con beneficio di inventario è obbligatoria per eredità a favore di minori, interdetti, inabilitati, persone sottoposte a amministrazione di sostegno e persone giuridiche. In tal caso è necessario acquisire prima l’autorizzazione del giudice tutelare.


Chi

Può essere richiesta dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, da chi li rappresenta.

Come

L’interessato dichiara di voler accettare l’eredità con beneficio di inventario davanti al cancelliere del Tribunale dell’ultimo domicilio del de cuius; deve perciò presentare istanza di inventario.

Per redigere un atto di accettazione eredità con beneficio di inventario, sono necessari i seguenti documenti:

  • certificato di morte
  • certificato di residenza storico del defunto
  • codice fiscale del defunto
  • copia del documento d’identità e del codice fiscale di chi fa l’accettazione
  • Copia di eventuale testamento.

Se ci sono dei minori è necessaria preliminarmente l’autorizzazione al Giudice Tutelare; se ci sono eredi in amministrazione di sostegno è necessaria preliminarmente  l’autorizzazione al Giudice Tutelare. L’autorizzazione si ottiene in seguito ad un ricorso (con marca da bollo euro 27) da depositarsi presso la cancelleria del Giudice Tutelare previo appuntamento da prendere sul sito del Tribunale.

 

Tutti questi documenti devono essere inviati all'indirizzo email volgiurisdizione.tribunale.brescia@giustizia.it così da poter fissare un appuntamento.

Specificare, nel caso di presenza di minori o amministrati, se l’atto è solo per i minori o anche per la persona che li rappresenta.

Con la comunicazione della data dell’appuntamento sarà trasmesso un fac-simile del modello F24 Elide per effettuare il versamento di euro 294,00.

Il giorno in cui verrà redatto l’atto dovrà portare copia autentica di eventuale testamento, n. 3 marche da bollo di euro 16.00 e n. 1 marca da bollo da euro 11.80 per il ritiro della copia dopo 5 giorni oppure una marca da bollo da  35.40 per il ritiro subito.


Costi

Occorrono:
• n°2 marche da bollo da € 16 (per verbale e relativa copia per la trascrizione) 
• pagamento di € 294,00 da effettuarsi a mezzo mod.F24 elide(fax simile fornito dalla Cancelleria) contestualmente alla ricezione del verbale di accettazione o al più il giorno successivo,per la trascrizione dell’atto all’Ufficio del Territorio 

La copia conforme dell’atto viene rilasciata, dopo il pagamento dell’’imposta per la trascrizione, con n. 1 marca da bollo da € 16 e il diritto di copia conforme (€ 11, 80 per il ritiro dopo tre giorni oppure € 35,40 per il ritiro lo stesso giorno)

 

Per le onlus vi è esenzione dai bolli


Note

La dichiarazione può essere resa anche davanti ad un notaio che ne cura il deposito in cancelleria (art. 770 c.p.c.). La cancelleria provvede comunque ad annotarne i dati relativi nel registro successioni; entro un mese ne cura la trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari quando la dichiarazione è resa dinanzi al cancelliere.
La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario.
Se il chiamato all’eredità che è nel possesso dei beni ereditari, è opportuno che faccia prima di tutto la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario: l’inventario deve essere comunque fatto nei tre mesi dall’apertura della successione (data della morte) (salva proroga art. 485 c.c.): altrimenti il chiamato è considerato erede puro e semplice.
Se invece viene fatto subito l’inventario, il chiamato che non ha fatto la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario, ha 40 giorni di tempo dal compimento dell’inventario per accettare o rinunziare: in mancanza si considera erede puro e semplice.
Il chiamato all’eredità che non è nel possesso dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettazione nel termine di prescrizione del diritto di accettare (10 anni); fatta la dichiarazione, l’inventario va fatto entro tre mesi (salvo proroga) altrimenti il chiamato viene considerato erede puro e semplice. Se, invece, viene fatto prima l’inventario, la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario va fatta entro 40 giorni dal compimento dell’inventario: in mancanza il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità.
Chiunque ha interesse può chiedere all’autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato deve o accettare o rinunziare.
La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario fatta da un chiamato giova a tutti gli altri (anche se l’inventario è chiesto da altro chiamato)
L’erede che ha accettato con beneficio di inventario non può alienare, sottoporre a pegno o ipoteca beni ereditari senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, (Tribunale Famiglia per i beni immobili e Giudice Successioni per i beni mobili) a pena di decadenza dal beneficio; per i beni mobili, l’autorizzazione è necessaria per cinque anni.

 


Norme

Artt. 471, 472, 473, 484 e segg. c.c.