Il soggetto sovraindebitato che intenda ricorrere direttamente ad un OCC di cui al registro ufficiale tenuto dal Ministero della Giustizia, si recherà presso la sede dell'OCC prescelto al fine di esporre la propria situazione debitoria e concordare la modalità di accesso alla procedura più confacente al proprio caso; compito dell'OCC è validare con una relazione l'esposizione debitoria, da allegare ai documenti necessari per accedere alla procedura.
In alternativa, la richiesta di nomina di un OCC potrà essere depositata anche in Tribunale presso la cancelleria della volontaria giurisdizione utilizzando la modulistica presente su questo sito. Appreso il nominativo dell'organismo nominato dal Tribunale, attraverso la comunicazione della cancelleria di volontaria giurisdizione ai recapiti indicati nella richiesta, il soggetto si rivolgerà all'OCC a cui procederà ad illustrare la propria situazione debitoria al fine di ottenerne dall'OCC stesso una validazione, ovvero una relazione illustrativa che servirà per il proseguo.
Il nominato o.c.c. provvederà a predisporre una relazione particolareggiata.
Successivamente, al fine di conseguire l’ammissione ad uno degli istituti di cui alla l. n. 3/2012 sarà necessario depositare l’istanza di ammissione con in allegato la predetta relazione presso la cancelleria fallimentare del Tribunale della città in cui risiede il soggetto interessato.
Assistenza legale non necessaria in entrambe le fasi.