Come fare per... - Guida ai servizi


Istanza per Gestione della crisi da sovraindebitamento

Dove

Ubicazione: Via Lattanzio Gambara, 40 - Brescia

Piano: Corpo A | Piano 4 | Ascensore 1-2 | Scala B-C

Stanza: 91 - 93

Telefono:  030/7672241 – 030/7672295

PEC:  fallimentare.tribunale.brescia@giustiziacert.it

Lunedì – venerdì: 8.30 – 11.30


A chi

Nomina o.c.c.: OCC di cui al registro ufficiale tenuto dal Ministero della Giustizia e/o Cancelleria Volontaria Giurisdizione;

Iscrizione a ruolo istanze ammissione istituti di cui alla legge n. 3/2012: Cancelleria Fallimentare.

 

RESPONSABILI DEL SERVIZIO

Funzionario Giudiziario: dott.ssa Dolores Iacone

Assistente Giudiziario: dott.ssa Claudia Mellace


Cos'è

Con la L. 3/2012 ha trovato regolamentazione la crisi da sovraindebitamento, ossia la crisi di tutti quei soggetti che sono esclusi dalle procedure concorsuali di cui alla Legge fallimentare: consumatori, professionisti, imprenditori non commerciali, imprenditori commerciali che siano al di sotto delle soglie dimensionali di fallibilità.

Con tale legge è stato previsto che quando tali soggetti si trovino in stato di sovraindebitamento, ossia di “perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di compiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”, possano ricorrere a particolari procedure di composizione della crisi.


Chi

  • L’imprenditore (singolo o associato), purché non assoggettabile a fallimento (imprese commerciali non piccole, “sotto soglia” rispetto ai parametri dell’art. 1 della legge fallimentare e, indipendentemente dalle dimensioni, imprenditori commerciali cessati da oltre un anno, imprenditori agricoli, gli enti no profit, le start up innovative).
  • il libero professionista o lavoratore autonomo.
  • il consumatore, cioè un debitore persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale.

A cosa serve

Obiettivo della l. 3/2012 è consentire al debitore di fare fronte ai propri debiti in modo coerente con le proprie risorse garantendo comunque ai creditori la migliore soddisfazione possibile attraverso il ricorso ad una delle seguenti tre procedure:

  • accordo del debitore (dedicata a imprenditori –non fallibili- e liberi professionisti);
  • piano del consumatore (si caratterizza per l’assenza di un procedimento volto ad acquisire il consenso dei creditori), rivolto ai consumatori;
  • in alternativa, o in alcune ipotesi in conseguenza di tali due procedure, la procedura di liquidazione del patrimonio, rivolta a tutti i soggetti che intendano vendere tutti i propri beni per onorare i propri debiti e soddisfare i propri creditori

Cosa devo fare per

La procedura si articola in due fasi: la prima, generalmente, di competenza di un OCC (organismo di composizione della crisi; d'ora in poi solo OCC) e la seconda di competenza del Tribunale-Sezione Fallimentare deputato ad emanare il provvedimento finale.

Si precisa che il soggetto interessato, ove non voglia rivolgersi direttamente ad un OCC tra quelli iscritti nel registro ufficiale presso il Ministero della Giustizia, può chiedere al Tribunale di nominarne uno. In questo ultimo caso la richiesta di nomina dovrà essere presentata alla cancelleria della volontaria giurisdizione.

La seconda fase, che interessa la cancelleria fallimentare, concerne la presentazione da parte dell'OCC di tutti i documenti necessari all'ottenimento del provvedimento del giudice.


Come

Il soggetto sovraindebitato che intenda ricorrere direttamente ad un OCC di cui al registro ufficiale tenuto dal Ministero della Giustizia, si recherà presso la sede dell'OCC prescelto al fine di esporre la propria situazione debitoria e concordare la modalità di accesso alla procedura più confacente al proprio caso; compito dell'OCC è validare con una relazione l'esposizione debitoria, da allegare ai documenti necessari per accedere alla procedura.

In alternativa, la richiesta di nomina di un OCC potrà essere depositata anche in Tribunale presso la cancelleria della volontaria giurisdizione utilizzando la modulistica presente su questo sito. Appreso il nominativo dell'organismo nominato dal Tribunale, attraverso la comunicazione della cancelleria di volontaria giurisdizione ai recapiti indicati nella richiesta, il soggetto si rivolgerà all'OCC a cui procederà ad illustrare la propria situazione debitoria al fine di ottenerne dall'OCC stesso una validazione, ovvero una relazione illustrativa che servirà per il proseguo.

Il nominato o.c.c. provvederà a predisporre una relazione particolareggiata.

Successivamente, al fine di conseguire l’ammissione ad uno degli istituti di cui alla l. n. 3/2012 sarà necessario depositare l’istanza di ammissione con in allegato la predetta relazione presso la cancelleria fallimentare del Tribunale della città in cui risiede il soggetto interessato.

Assistenza legale non necessaria in entrambe le fasi.


Costi

  • contributo unificato da € 98,00 + € 27,00 - fase di volontaria giurisdizione in caso di nomina di OCC richiesta al Tribunale (questa fase si può evitare ricorrendo direttamente ad un OCC di cui al registro presso il Ministero della Giustizia)
  • contributo unificato da € 98,00 + € 27,00 fase di competenza della cancelleria fallimentare

Norme

Legge nr. 3 del 27 gennaio 2012