Procedimento penale:
l’istanza di liquidazione si deposita in carta semplice presso la cancelleria del Giudice che ha provveduto alla nomina del perito, ovvero, nel caso del CTU della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, al Giudice ove è pendente il procedimento penale.
L’istanza deve contenere:
- estremi del procedimento
- dati anagrafici del perito
- indicazione della perizia effettuata
- importo richiesto.
L’istanza di liquidazione deve essere presentata entro i cinque anni dall’inizio della consulenza per evitare la prescrizione del credito.
Il Giudice, titolare del procedimento penale, decide con decreto sulla congruità della richiesta. Tale decreto deve essere notificato alle parti processuali che possono presentare opposizione nel termine di giorni venti dalla notifica. Trascorso il suddetto termine, l’istanza e il decreto deve essere trasmesso all’ufficio Spese di Giustizia affinché provveda alla richiesta della fattura, alla determinazione delle ritenute erariali, alla registrazione nel SIAMM ed alla trasmissione all’ufficio del Funzionario Delegato per l’effettivo pagamento mediante l’emissione di ordinativi secondari per il trasferimento di fondi dal conto di Tesoreria della Banca d’Italia al beneficiario.
Nel febbraio dell’anno successivo verrà rilasciata al professionista la ricevuta della ritenuta erariale effettuata dal Tribunale per i compensi erogati.
Procedimento civile:
si segue lo stesso iter per il procedimento penale con l’eccezione che vengono anticipate dall’Erario solo le indennità e le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico mentre l’onorario deve essere prenotato a debito se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali.