Come fare per... - Guida ai servizi


Procedimento di liquidazione parcelle (ART. 28)

Dove

Presso il Tribunale di Brescia

Cancelleria Centrale Civile

Corpo B | Piano 4 | Ascensore 4-5 | Scala F | Stanza: 74

Tel. 030 - 76 72 268/270

Orari: 8:30 - 11:30



Cosa

Il procedimento previsto dagli artt. 28, 29 e 30 della l. 794 del 1942 costituisce una alternativa, per l’avvocato che intenda recuperare giudizialmente il proprio credito professionale, alla richiesta di un decreto ingiuntivo o all’instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione ed è utilizzabile solo in caso di prestazioni giudiziali civili. Tale soluzione – che ha il pregio di assicurare uno strumento a garanzia dei propri crediti professionali agevole nelle forme procedurali e rapido nei tempi, avanti lo stesso giudice che ha seguito in tutto o in parte il procedimento o singole fasi di esso evitando così l’istaurarsi di molteplici procedure dinanzi all’autorità giudiziaria – prevede che, dopo la decisione della causa o l’estinzione della procedura o la rinuncia/revoca al mandato difensivo, si possa proporre ricorso al capo dell’Ufficio giudiziario adito per il processo chiedendo la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente.

Il procedimento non può sfociare nell’ordinanza se il cliente si costituisce con difesa che eccede la sola contestazione dell’entità del compenso.


Chi

L’avvocato che intende richiedere la liquidazione dei compensi dovuti per l’attività professionale svolta.

Come

Con ricorso al Capo dell’Ufficio Giudiziario già adito per il processo, si svolge in camera di consiglio e si conclude con ordinanza ricorribile in Cassazione ex art. 111 Cost.

Da depositare:

  • nota di iscrizione a ruolo
  • copia atti del procedimento per il quale si chiede la liquidazione degli onorari.

Costi

  • ontributo unificato secondo valore (a metà)
  • 1 marca € 8,00 diritti forfettizzati per la notifica

Tempi

Alcuni mesi

Note

L’ordinanza ex artt. 28 e 29 della l. 794 del 1942 è soggetta alla registrazione presso il locale ufficio dell’Agenzia delle Entrate per l’applicazione dell’imposta di registro.

Norme

Art. 28, 29 e 30 della L. 13 Giugno 1942 n. 794 e successive modificazioni.