ISCRIZIONE
- Richiesta di iscrizione in bollo € 16,00 (Mod.01)
- Dichiarazione ai sensi dell’art. 5 legge 8 febbraio 1948 n. 47 in bollo (€ 16,00) dalla quale risultino le caratteristiche del periodico (Mod.02), sottoscritta dal proprietario, dall’editore e dal direttore responsabile, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori.
Le firme del proprietario, del direttore e dell’esercente l’impresa giornalistica devono essere autenticate dal notaio, segretario comunale o dal cancelliere. Ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000, la sottoscrizione può essere apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione o, in alternativa, le istanze possono essere firmate e presentate unitamente a copia fotostatica non autentica di un documento di identità del sottoscrittore.
- Carattere: indicare la natura, gli argomenti di cui tratta;
- Periodicità: indicare la frequenza di pubblicazione (ad esempio quotidiana, mensile, bimestrale etc…)
- Tecnica di diffusione:
Se STAMPA: nome e indirizzo della tipografia; comunicazione (in carta semplice) nella quale si dichiara che la testata viene stampata presso di loro.
Se GIORNALE RADIO: nome e indirizzo della stazione emittente, la frequenza e gli studi da cui trasmette.
Se TELEGIORNALE: indicare il canale, nome e l’indirizzo della sede dell’emittente e degli studi da cui si trasmette.
Se PERIODICO TELEMATICO:
Per effetto delle disposizioni contenute nella legge 26 ottobre 2016, n. 198 [art 3 comma 4 lett. c) a decorrere dal 1° gennaio 2017:
- gli editori di quotidiani on line sono sempre tenuti a registrare la testata presso la cancelleria del Tribunale competente e successivamente all'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC)
- per i periodici on line, alla luce di quanto disposto dall'art. 3-bis, comma 1, del d.lgs. 63/2012 convertito in legge n. 103/2012, sono obbligate all'iscrizione al ROC (Registro degli operatori di comunicazione) e sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge n. 47/948 (registrazione presso il Tribunale), le imprese che editano testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse per via telematica e che:
- conseguano ricavi annui da attività editoriale superiori o pari a 100.000 euro (ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità, sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati);
ovvero
2. abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche.
Vedi Legge 103/2012, in particolare art 3 (Editoria digitale) e 3 bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni);
La Legge 198/2016 [art. 3 comma 4 lett. c) contiene anche la definizione di "quotidiano on line" : tale si intende quella testata giornalistica:
a) regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale;
b) il cui direttore responsabile sia iscritto all'Ordine dei giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti;
c) che pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line;
d) che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea;
e) che produca principalmente informazione;
f) che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana;
g) che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie.
In caso di registrazione, indicare il nome e l’indirizzo dell’Internet Service Provider (ISP), estremi del decreto di autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni e indirizzo web della pubblicazione telematica, allegando fotocopia del contratto e del decreto ministeriale.
- Autocertificazione in carta semplice del proprietario e dell’esercente l’impresa giornalistica (se diverso dal proprietario), relativa al possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici; fotocopia del documento di identità e codice fiscale). (Mod.03)
- Se il proprietario e l’esercente l’impresa giornalistica sono persone giuridiche (società o associazioni), allegare autocertificazione (in carta semplice) del legale rappresentante della società proprietaria/editrice dell’impresa giornalistica relativa al possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici e della qualità di legale rappresentante della persona giuridica dichiarante; fotocopia del documento di identità e codice fiscale. (Mod.04)
- Nel caso di cui al punto 4), va allegata copia autentica in bollo (€ 16,00 ogni 4 facciate) dell’atto costitutivo, dello statuto e copia della visura camerale;
- Se l’esercente l’impresa giornalistica è diverso dal proprietario allegare il contratto tra le parti registrato c/o Agenzia delle Entrate in copia conforme all’originale in bollo.
- Nel caso di cui al punto 4), se la persona giuridica è una “ONLUS”:
le “ONLUS” sono esenti dal pagamento delle tasse sulle concessioni governative e delle marche da bollo (artt. 17 e 18 D.Lgs 4/12/1997 n. 460), purché presentino il riconoscimento di tale status presso gli organi competenti: (REGIONE – PREFETTURA – MINISTERO).
- Autocertificazione in carta semplice del direttore responsabile della testata relativa al possesso della cittadinanza italiana, del godimento dei diritti politici, all’inesistenza di mandato parlamentare, all’iscrizione all’albo dei giornalisti – elenco pubblicisti o professionisti (Mod.05); fotocopia del documento di identità, codice fiscale e tesserino di iscrizione all’ordine dei giornalisti.
Nel caso di pubblicazioni o periodici aventi “carattere tecnico, professionale, scientifico”, il direttore responsabile può essere iscritto all’albo dei giornalisti “elenco speciale”; in questo caso, all’atto della richiesta di iscrizione va allegato il “certificato di iscrizione all’elenco speciale” rilasciato dal competente ordine professionale.
- Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00 (vedi costi).