Il figlio, che non sia stato riconosciuto da uno o da entrambi i genitori, può agire in giudizio affinché il Tribunale, con una sentenza, accerti chi sia il genitore e, di conseguenza, dichiari lo "status" di figlio naturale riconosciuto. L'azione volta ad ottenere tale risultato si chiama "azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale". Tale azione consente al figlio non riconosciuto di ottenere lo status di figlio naturale riconosciuto e, quindi, di godere dei medesimi diritti del figlio "legittimo", con conseguenze sia per il genitore, che assumerà tutti i doveri e diritti che un genitore ha nei confronti del figlio legittimo, sia per il figlio che, ad esempio, avrà tutti i diritti ereditari, di mantenimento etc.
Vi sono 2 fasi: il giudizio di ammissibilità (pertinente alla Volontaria Giurisdizione o al Tribunale Minorile) e il giudizio di merito (che pertiene al contenzioso o al Tribunale Minorile anche in questo caso).
Giudizio di ammissibilità: l'azione deve essere preliminarmente ammessa dal Tribunale (Tribunale per i minorenni nel caso di minori), il quale valuta con un'indagine sommaria l'esistenza di elementi che possano giustificarla.
Giudizio di merito: la competenza a decidere sulla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) spetta al Tribunale del luogo dove risiede il presunto genitore o, qualora quest'ultimo sia morto, dove risiede uno dei suoi eredi. Nel caso in cui il figlio sia minorenne la competenza spetta al Tribunale per i minorenni del luogo dove il presunto genitore risiede.