Curatore speciale per scomparso
Scheda aggiornata al 13/05/2020 |
Dove
Presso il Tribunale di Brescia
Cancelleria Volontaria Giurisdizione
Corpo B | Piano 4 | Ascensore 4-5-9 | Scala F | Stanza: 60
Tel. Ufficio 030 - 7672 343 (tutti i giorni dalle 9 alle 10)
Orari di apertura al pubblico: 8:30 - 11:30 (no martedì)
Cosa
Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, il Tribunale può nominare un curatore speciale per la cura degli adempimenti urgenti, il quale ha la rappresentanza dello scomparso sia in giudizio che negoziale (prevalentemente per atti di natura conservativa) e può dare i provvedimenti necessari per la conservazione del patrimonio. Ciò avviene salvo che la persona avesse un legale rappresentante o un procuratore, cioè un rappresentante volontario.
Tale nomina non incide sullo status personale dello scomparso o sulla sua capacità o sulla generalità dei rapporti (come invece accade per l'assenza o la morte presunta).
Chi
- i
presunti successori legittimi
- il PM
- tutti coloro che abbiano un interesse (attuale, non potenziale) che produca
"nella loro sfera giuridica effetti diretti o indiretti".
Giudice competente è il Tribunale ordinario del luogo dell’ultimo domicilio o
dell’ultima residenza dello scomparso.I
Come
La domanda si propone con ricorso, nel quale devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dello scomparso e gli atti da compiere.
Occorre allegare:
- atto di nascita
- certificato di residenza
- notizie che dimostrano la scomparsa (es. giornali)
Il ricorso può essere presentato da:
- i presunti successori legittimi
- il PM
- tutti coloro che abbiano un interesse (attuale, non potenziale) che produca "nella loro sfera giuridica effetti diretti o indiretti".
Competente è il Tribunale Ordinario del luogo dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza dello scomparso.
Costi
- € 98,00 contributo unificato
- € 27,00 per diritti forfettizzati di notifica
Note
Le funzioni del curatore cessano:
- Con l'acquisizione di notizie (circa l'esistenza in vita o il suo decesso);
- Con l'esaurimento del patrimonio;
- Con la dichiarazione di assenza, seguita dall'immissione nel possesso dei beni dell'assente.
Norme
Artt. 48 segg. c.c.
finecontenuti