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Autorizzazione a vendere proprietà di incapace
Scheda aggiornata al 13/05/2020

Dove

Presso il Tribunale di Brescia

Cancelleria Volontaria Giurisdizione

Corpo B | Piano 4 | Ascensore 4-5-9 | Scala F | Stanza: 58-60-61-62-63

Tel. Ufficio 030 - 7672 343 (tutti i giorni dalle 9 alle 10)

Orari di apertura al pubblico: 8:30 - 11:30 (no martedì)

 



Cosa

Quando occorre procedere a determinati atti nell'interesse di un incapace (minore di età sottoposto a tutela, inabilitato o interdetto) il genitore, il tutore o il curatore devono chiedere l’autorizzazione del Tribunale. L'autorizzazione del Tribunale occorre per vendere beni immobili e beni mobili; per costituire pegni o ipoteche; procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi e transazioni o accettare concordati. L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.
Se si tratta di minore sottoposto a potestà genitoriale non occorre autorizzazione per la vendita di beni mobili; per la vendita degli immobili è sufficiente l'autorizzazione del giudice tutelare, ad eccezione di quelli acquistati mortis causa, finchè l'acquisto non è perfezionato (in altre parole occorre l'autorizzazione del Tribunale per vendere immobili accettati con beneficio di inventario).

Chi

Il genitore del minore, il curatore dell’inabilitato, il tutore dell’interdetto o del minore ed il curatore dell’eredità giacente, che possono anche farsi rappresentare da un avvocato o da un notaio. E' competente il Tribunale del luogo di residenza dell’incapace e, in caso di eredità giacente o di beni pervenuti a seguito di successione, il Tribunale del luogo di apertura della successione.

Come

La domanda per ottenere l’autorizzazione alla vendita è diretta al Tribunale previo parere del Giudice Tutelare.

Costi

Esente da contributo unificato per il minore, gli interdetti e gli inabilitati.

  • 1 marca da € 27,00 diritti forfetizzati per notifiche (salvo il caso di eredità giacente € 98,00)

Tempi

L’autorizzazione del Tribunale viene rilasciata dopo circa 40 giorni dal deposito in Tribunale della domanda.

Note

E' opportuno, per la complessità tecnica che li contraddistingue, che questi ricorsi vengano predisposti dal notaio che stipulerà l'atto.

La copia dell’autorizzazione può essere rilasciata a colui che ha presentato la domanda o ad un rappresentante munito di delega. Competente per il parere è il Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore. Le parti si recheranno dal notaio per la vendita, muniti della copia autentica del decreto di autorizzazione del Tribunale.

E’ necessario inoltre allegare:

  • copia informe dell’atto di successione (nel caso di beni ereditari);
  • copia autentica dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario;
  • copia autentica del verbale di inventario;
  • originale della perizia asseverata (recente, non altre ....) e tutti i documenti relativi a situazioni e beni indicati nella domanda;
  • copia informe della nomina del tutore, se vi è tutela (se il tutore non è stato nominato dal Giudice Tutelare di Brescia la copia della nomina è richiesta conforme all’originale).

Norme

Artt. 320, 375-394-424 c.c.

Artt. 732, 747, 783 c.p.c.