Riabilitazione del protestato
Scheda aggiornata al 13/05/2020 |
Dove
Presso il Tribunale di Brescia
Cancelleria Volontaria Giurisdizione
Corpo B | Piano 4 | Ascensore 4-5 | Scala F Stanze |58 – 60 - 61 - 62
Tel. 030 - 76 72 343
Orari di apertura al pubblico: 8.30-11.30 (NO MARTEDI’)
Cosa
Serve a riabilitare il soggetto che ha subito un protesto di assegno o di titolo cambiario e l’effetto è quello di considerare il protesto come mai avvenuto.
Chi
Ha diritto ad ottenere la riabilitazione colui che, trascorso un anno dall’ultimo protesto abbia adempiuto alle obbligazione (pagamento) per le quali i protesti sono stati levati. La domanda può essere presentata dall’interessato o da persona munita di delega con firma autenticata dal notaio o da pubblico ufficiale. La competenza è del Tribunale del luogo di residenza dell’interessato.
Come
Con domanda in carta semplice indirizzata al Presidente del Tribunale corredata dei documenti giustificativi:
- il titolo protestato in originale
- la documentazione che dimostri il pagamento del titolo (*) con firma autenticata da notaio o segretario comunale
- visura della Camera di Commercio dal quale risulti che la persona non ha subito altri protesti se non quello per il quale chiede la riabilitazione.
- certificato di residenza
- nota di iscrizione a ruolo
(*) Nel caso in cui la persona non riesca a procurarsi originale del titolo, la persona può tentare di recuperarne copia presso il notaio che ha levato il protesto; quanto alla prova del pagamento, ha valore anche una dichiarazione del creditore con firma autenticata da notaio che attesti l’avvenuto pagamento. Nel caso di più girate occorrono le dichiarazioni di pagamento di tutti i giratari.
Costi
- € 98,00 contributo unificato
- 1 marca amministrativa da € 27,00 per i diritti forfettizzati di notifica.
Inoltre:
- costi per il rilascio della copia autentica (vedi tabella) del provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale.
- costi per il successivo rilascio del certificato di non interposta opposizione da parte della Corte d’Appello (2 marche da € 16,00 per atti giudiziari + € 3,68 di marche per diritti di cancelleria).
Note
La riabilitazione viene accordata con decreto del Presidente del Tribunale; l’interessato, dopo 15 gg. potrà recarsi in cancelleria per avere la copia conforme del provvedimento del Presidente da presentare alla Camera di Commercio, la quale si occuperà della successiva procedura per la cancellazione dell’interessato dal registro informatico dei protesti.
In caso di diniego di riabilitazione da parte del Presidente del Tribunale, l’interessato può presentare ricorso in Corte d’Appello, entro 10 gg. dalla comunicazione di cui sopra.
Norme
Art. 17, L. n. 108 del 7/3/96, come modificato dall’art. 3, della L. n. 235 del 18/8/00.
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