Le parti devono anticipare le spese di avvio del procedimento, pari ad € 40, e pagare le spese di mediazione. L’importo delle spese dovute agli organismi pubblici è indicato nella tabella A del decreto ministeriale n. 180 del 2010 prevista dall’articolo 16, comma 4 (v. sotto). Gli organismi privati iscritti nel Registro hanno invece un proprio tariffario, che deve sempre essere approvato dal Ministro della giustizia, dove sono indicate le tabelle dei compensi dovuti dalle parti.
La mediazione è totalmente gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del gratuito patrocinio (soggetti meno abbienti), in tal caso all’organismo non è dovuta alcuna indennità.
Alle parti che corrispondono l'indennità di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta fino a concorrenza di € 500 e, in caso di insuccesso della mediazione, € 250.
Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di € 50.000.
Tabella A – Valore della Lite e spese per ciascuna parte
Valore lite |
Spesa |
Valore fino a € 1.000 |
€ 65 |
Valore superiore a € 1.000 e fino a € 5.000 |
€ 130 |
Valore superiore a € 5.000 e fino a € 10.000 |
€ 240 |
Valore superiore a € 10.000 e fino a € 25.000 |
€ 360 |
Valore superiore a € 25.000 e fino a € 50.000 |
€ 600 |
Valore superiore a € 50.000 e fino a € 250.000 |
€ 1.000 |
Valore superiore a € 250.000 e fino a € 500.000 |
€ 2.000 |
Valore superiore a € 500.000 e fino a € 2.500.000 |
€ 3.800 |
Valore superiore a € 2.500.000 e fino a € 5.000.000 |
€ 5.200 |
Oltre € 5.000.000 |
€ 9.200 |