Gli arbitri redigono il lodo in uno o più originali e danno comunicazione del lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale, o di una copia attestata conforme dagli stessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo.
La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, insieme con l'atto contenente la convenzione di arbitrato, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato: del deposito del lodo il Cancelliere redige verbale.
Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto. Del deposito e del provvedimento del tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti. Il decreto di esecutorietà va infatti comunicato alle parti con invito a recarsi all’Ufficio del Registro per pagare la tassa di registro. Contro il decreto che nega o concede l'esecutorietà del lodo, è ammesso reclamo mediante ricorso alla corte d'appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza.
Per depositare il lodo arbitrale occorrono:
- copia del lodo in bollo.
- il contratto contenente la clausola compromissoria (atto di data antecedente il lodo da cui risulti la volontà delle parti di devolvere ad arbitri le loro controversie) in originale o copia conforme.
- atti (copia informe) relativi alle designazioni degli arbitri (se designati dal Presidente del Tribunale, la copia del decreto) e comunicazione alle parti degli stessi (compresa la notifica del lodo reso) ex art 825 c.p.c.
- indicazione (oltre all’eventuale domicilio eletto) della residenza delle parti
- se oggetto del lodo è la traslazione di proprietà di un bene, soggetta a dichiarazione INVIM, occorre depositare contestualmente copia della dichiarazione INVIM.
Per il deposito del lodo occorre prendere un appuntamento con il cancelliere, deve presentarsi la parte personalmente o il procuratore munito di procura speciale.