Rateizzazione/Dilazione del debito
L’ufficio procede al controllo della veridicità dei dati contenuti nella domanda anche richiedendo la relativa documentazione al debitore che deve produrla entro 10 giorni dalla richiesta o inviarla per raccomandata entro lo stesso termine. Il mancato o tardivo invio della documentazione comporta l'improcedibilità della domanda o la revoca dell'eventuale provvedimento favorevole.
Oltre alle responsabilità penali il debitore decade dal beneficio e l'ufficio revoca il relativo provvedimento.
Quando con la sentenza o con il decreto di condanna è già stata disposta la rateizzazione della pena pecuniaria il beneficio della dilazione o della rateizzazione delle spese processuali o delle sanzioni processuali pecuniarie non necessita di accertamenti sulla situazione economica del debitore.
Alla scadenza del termine di dilazione o alla prima rata devono essere versati gli interessi di mora nonché eventuali compensi o spese.
Il debitore deve far pervenire all'ufficio le ricevute di versamento entro il termine di 10 giorni dall' avvenuto pagamento dell' importo complessivo, nel caso di dilazione ovvero di ogni singola rata.
Il debito residuo può essere estinto in ogni momento in un'unica soluzione.
La domanda dichiarata inammissibile, improcedibile o rigettata può essere riproposta prima dell'iscrizione a ruolo.
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