Data di inserimento/aggiornamento: 13/07/2020
Può chiedere l’ammissione al patrocinio a Spese dello Stato il cittadino italiano, ma anche lo straniero o apolide residente nello Stato.
Il soggetto richiedente DEVE avere un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82 [Questo limite viene periodicamente aggiornato: qui è indicato quello fissato con decreto 16/01/2018, a decorrere dal 15/03/2018].
In proposito, però, occorre precisare quanto segue:
1) ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si deve tener conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
2) se il richiedente convive con il coniuge o altri familiari, si deve considerare la somma dei redditi di tutti i conviventi: in tal caso il limite di reddito è aumentato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. – Ma nei processi in cui il richiedente sia in conflitto d'interessi con gli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi si tiene conto del solo reddito personale del richiedente.
3) può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572 [maltrattamenti contro familiari e conviventi], 583-bis [pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili], 609-bis [violenza sessuale], 609-quater [atti sessuali con minorenne], 609-octies [violenza sessuale di gruppo] e 612-bis [atti persecutori (c.d. stalking)], nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 [riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù], 600-bis [prostituzione minorile], 600-ter [pornografia minorile], 600-quinquies [iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile], 601 [tratta di persone], 602 [acquisto e alienazione di schiavi], 609-quinquies [corruzione di minorenne] e 609-undecies [adescamento di minorenni] del codice penale.
3-bis) inoltre, l’ammissibilità al patrocinio in deroga ai limiti di reddito previsti è stata espressamente sancita dalla L. 11/01/2018 n.4 (in vigore dal 16/02/2018) in favore dei “figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza”; con la precisazione che tale deroga vale non solo per il procedimento penale, ma anche per tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.
4) si ritiene superiore ai limiti previsti il reddito di chi ha già riportato condanne definitive per i reati indicati nell'art. 76, comma 4-bis, DPR 30/5/2002, n. 115. - L'interessato può, però, fornire prova contraria, come sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n.139 del 2010.
5) l'art. 75 del DPR 30/5/2002 n.115, come modificato con D. Lgs. 7/3/2019, n.24, applica la disciplina del patrocinio anche alle procedure di consegna tra Stati dell'Unione Europea in esecuzione di un mandato d'arresto europeo.
Il soggetto richiedente NON DEVE:
- essere stato condannato con sentenza definitiva per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto [NOTA: prima dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 7/3/2019, n.24, dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato era escluso anche chi era soltanto indagato o imputato dei suddetti reati];
- essere assistito da più di un difensore (salvo il caso di cui all'art.100[1] del citato DPR. 115/2002).
[1] Articolo 100
(L) Nomina di un secondo difensore.
- Nei casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'indagato, l'imputato o il condannato può nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza.