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Data di inserimento/aggiornamento: 13/07/2020

E’ un beneficio concesso alle persone coinvolte in un processo (vedi faq successiva “Chi può chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato”) che abbiano determinati requisiti (vedi faq successiva “Quali sono i requisiti”).

L'istanza per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato può esser fatta in ogni stato e grado del processo.

Se essa viene accolta, i benefici che ne conseguono sono:

- il rilascio gratuito di copie degli atti processuali, quando necessarie per l'esercizio della difesa;

- l’anticipazione da parte dello Stato di varie spese, indennità e diritti DPR 115/2002, art.107[1], nonché l'onorario e le spese di avvocato e di eventuali consulenti tecnici e a investigatori privati autorizzati.

Per effetto dell'ammissione al patrocinio relativa all'azione di risarcimento del danno nel processo penale (cioè allorché vi sia la costituzione di parte civile), sono prenotati a debito, quando la spesa è a carico della parte ammessa, il contributo, le spese e le imposte indicate nell'art. 108[2] del citato DPR.

 

[1] Articolo 107

(L) Effetti dell'ammissione.

  1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario.
  2. Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa.
  3. Sono spese anticipate dall'erario:
  4. a) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella quale si svolge;
  5. b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni;
  6. c) le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte;
  7. d) le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati;
  8. e) l'indennità di custodia;
  9. f) l'onorario e le spese agli avvocati;
  10. g) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

 

[2] Articolo 108

(L) Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del danno nel processo penale.

  1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio relativa all'azione di risarcimento del danno nel processo penale, si producono gli effetti di cui all'articolo 107 ed inoltre, quando la spesa è a carico della parte ammessa, sono prenotati a debito:
  2. a) il contributo unificato;
  3. b) le spese forfetizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
  4. c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lett. a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
  5. d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

 

 

Data di inserimento/aggiornamento: 13/07/2020

L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato la può chiedere l’indagato, l’imputato, il condannato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intenda costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria nel procedimento penale.

Data di inserimento/aggiornamento: 13/07/2020

Può chiedere l’ammissione al patrocinio a Spese dello Stato il cittadino italiano, ma anche lo straniero o apolide residente nello Stato.

Il soggetto richiedente DEVE avere un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82 [Questo limite viene periodicamente aggiornato: qui è indicato quello fissato con decreto 16/01/2018, a decorrere dal 15/03/2018].

In proposito, però, occorre precisare quanto segue:

1) ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si deve tener conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

2) se il richiedente convive con il coniuge o altri familiari, si deve considerare la somma dei redditi di tutti i conviventi: in tal caso il limite di reddito è aumentato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. – Ma nei processi in cui il richiedente sia in conflitto d'interessi con gli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi si tiene conto del solo reddito personale del richiedente.

3) può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572 [maltrattamenti contro familiari e conviventi], 583-bis [pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili], 609-bis [violenza sessuale], 609-quater [atti sessuali con minorenne], 609-octies [violenza sessuale di gruppo] e 612-bis [atti persecutori (c.d. stalking)], nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 [riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù], 600-bis [prostituzione minorile], 600-ter [pornografia minorile], 600-quinquies [iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile], 601 [tratta di persone], 602 [acquisto e alienazione di schiavi], 609-quinquies [corruzione di minorenne] e 609-undecies [adescamento di minorenni] del codice penale.

3-bis) inoltre, l’ammissibilità al patrocinio in deroga ai limiti di reddito previsti è stata espressamente sancita dalla L. 11/01/2018 n.4 (in vigore dal 16/02/2018) in favore dei “figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza”; con la precisazione che tale deroga vale non solo per il procedimento penale, ma anche per tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.

4) si ritiene superiore ai limiti previsti il reddito di chi ha già riportato condanne definitive per i reati indicati nell'art. 76, comma 4-bis, DPR 30/5/2002, n. 115. - L'interessato può, però, fornire prova contraria, come sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n.139 del 2010.

5) l'art. 75 del DPR 30/5/2002 n.115, come modificato con D. Lgs. 7/3/2019, n.24, applica la disciplina del patrocinio anche alle procedure di consegna tra Stati dell'Unione Europea in esecuzione di un mandato d'arresto europeo.

Il soggetto richiedente NON DEVE:

- essere stato condannato con sentenza definitiva per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto [NOTA: prima dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 7/3/2019, n.24, dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato era escluso anche chi era soltanto indagato o imputato dei suddetti reati];

- essere assistito da più di un difensore (salvo il caso di cui all'art.100[1] del citato DPR. 115/2002).

 

[1] Articolo 100

(L) Nomina di un secondo difensore.

  1. Nei casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'indagato, l'imputato o il condannato può nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza.

 

Data di inserimento/aggiornamento: 13/07/2020

Il cittadino di Stato non appartenente all'UE deve allegare all’istanza di ammissione una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato in merito ai redditi prodotti all'estero.

Se è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza o in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.

Qualora l’autorità consolare non risponda alla richiesta di certificazione, lo straniero deve allegare copia della raccomandata a.r. o dell’e.mail inviata al consolato rimasta inevasa.

Data di inserimento/aggiornamento: 13/07/2020

L'istanza, redatta in carta semplice, deve essere sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità.

La sottoscrizione deve essere autenticata dal difensore. In alternativa, l’istanza sottoscritta è presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore oppure inviando per via telematica la copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del suo documento di identità. Tale ultima modalità è attualmente modalità ordinaria di presentazione dell’istanza.

In alternativa alla presentazione diretta, l'istanza può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

Inoltre, il richiedente, se è detenuto in carcere o internato per l'esecuzione di misure di sicurezza, può presentare la domanda al direttore dell'istituto; se è in stato di arresto o di detenzione domiciliare o è custodito in un luogo di cura, può presentarla ad un ufficiale di polizia giudiziaria. Il direttore o l'ufficiale di p.g. trasmetteranno l'istanza al magistrato competente.

Data di inserimento/aggiornamento: 13/07/2020

L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
  • le generalità ed il codice fiscale del richiedente e di tutti i componenti il suo nucleo familiare anagrafico;
  • l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione);
  • l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

Quanto all'obbligo di indicare il codice fiscale: gli stranieri (comunitari o extracomunitari, anche se irregolarmente presenti in Italia), ai quali non è stato attribuito un codice fiscale, possono - agli effetti dell'ammissibilità dell'istanza - indicare, in luogo del codice fiscale, il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio all'estero (v. ord. Corte Costituzionale n. 144 del 2004).

Data di inserimento/aggiornamento: 13/07/2020

L'istanza – redatta secondo quanto specificato nei punti precedenti – è presentata esclusivamente dall'interessato o dal suo difensore, all'Ufficio del magistrato competente.

Tale Ufficio è quello del magistrato innanzi al quale pende il processo e, quindi:

- alla cancelleria del GIP, se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;

- successivamente, alla cancelleria del giudice che procede.

Ma se il processo pende davanti alla Corte di Cassazione l'istanza va presentata alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Data di inserimento/aggiornamento: 13/07/2020

Il magistrato competente decide nei 10 giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione.

Se l'istanza viene accolta, una copia della stessa, delle dichiarazioni e della documentazione allegate nonchè del decreto che ammette al patrocinio sono trasmesse, a cura dell’ufficio del magistrato che procede, all'Ufficio finanziario nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio del predetto magistrato per la verifica dei redditi dichiarati.

Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l'ufficio finanziario richiede il provvedimento di revoca.

 

L'ammesso al beneficio può nominare (se non l’ha già fatto) un difensore scelto tra gli iscritti in appositi elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato istituiti presso i Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

Se la domanda è respinta o dichiarata inammissibile, l'interessato può presentare ricorso al Presidente del Tribunale o della Corte di Appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Data di inserimento/aggiornamento: 13/07/2020

Se il Giudice procedente lo richiede, l'interessato – sia esso cittadino italiano o straniero o apolide - è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato; qualora gli sia impossibile produrre la documentazione richiesta, dovrà, a pena di inammissibilità, presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Data di inserimento/aggiornamento: 13/07/2020

L’ammissione, e quindi anche i benefici derivanti dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, decorrono dalla data in cui l’istanza è stata presentata o è pervenuta all’ufficio del Magistrato competente (o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l’interessato fa riserva di presentare l’istanza e questa è presentata entro i 20 giorni successivi).

In altre parole, non restano "coperte" le spese maturate prima della suddetta data.

Data di inserimento/aggiornamento: 13/07/2020

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere revocata:

  • se l’interessato non comunica le variazioni dei limiti di reddito;
  • se il reddito risulta variato in misura da eccedere il limite di legge;
  • se, nel caso dell'extracomunitario detenuto, internato, ecc., la certificazione consolare non è stata prodotta entro 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza (e non è stata supplita da autocertificazione);
  • su richiesta dell’ufficio finanziario, presentata entro 5 anni dalla definizione del processo, se mancavano le condizioni di reddito.

Data di inserimento/aggiornamento: 13/07/2020

Se, dopo la conclusione del processo nel quale è stato ammesso al patrocinio, l'interessato può o deve essere assistito da un difensore nella fase dell’esecuzione, o in un processo di revisione, oppure relativo all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, oppure di competenza del tribunale di sorveglianza, dovrà - se vuole godere del beneficio - presentare una nuova richiesta.

 

Da sapere

ATTENZIONE: La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'art. 79, comma 1, lettere b), c) e d) del D.P.R. 30/05/2002, n.115, sono severamente punite: v. art.95 del medesimo D.P.R.

Data di inserimento/aggiornamento: 13/07/2020

NON E' PREVISTO L'INOLTRO A MEZZO PEC.

Di seguito sono indicate le modalità per il deposito delle richieste di

riesame/appello:

  1. Appuntamento telefonico dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,30 ai seguenti recapiti: 030 7672227- 2236 -2287 - 2259
  2. Appuntamento a mezzo pec al seguente indirizzo: tribunale.brescia@giustiziacert.it
  3. Invio richiesta tramite posta raccomandata/assicurata al seguente indirizzo: TRIBUNALE DI BRESCIA — SEZIONE RIESAME Via Lattanzio Gambara 40 — 25100 BRESCIA
  4. Deposito richieste c/o ufficio impugnazioni esterne c/o un Tribunale fuori Brescia

Data di inserimento/aggiornamento: 13/07/2020

E' POSSIBILE CHIEDERE COPIA DELL'ORDINANZA A MEZZO PEC all'indirizzo: riesame.tribunale.brescia@giustiziacert.it

E' consentito il pagamento telematico dei diritti di copia per il rilascio dell'ordinanza. Il Ministero della Giustizia permette il pagamento telematico dei diritti di copia attraverso la piattaforma pagoPA.

La funzionalità è disponibile sul portale dei servizi telematici :

( https://pst.giustizia.Th- area pagamenti).

Il PDF della ricevuta del pagamento dei diritti di copia deve essere inoltrato a mezzo pec all'indirizzo:

riesame.tribunale.brescia@giustiziacert.it

Data di inserimento/aggiornamento: 13/07/2020

NON E' PREVISTO L'INOLTRO A MEZZO PEC. PER LE MODALITA' Dl

TRASMISSIONE VEDASI RISPOSTA FAQ DI CUI AL PUNTO 1)